Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell’elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 577/2013. L’elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell’Unione Europea.
Cani gatti e furetti identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo. Nel certificato sanitario deve essere attestata, oltre all’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.
Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un’introduzione in un Paese terzo, può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l’introduzione da Paesi terzi.
Altri animali da compagnia che possono viaggiare con il proprietario a condizioni speciali sono:
- invertebrati (esclusi api e bombi e molluschi e crostacei);
- animali acquatici ornamentali;
- anfibi e rettili;
- uccelli: esemplari di specie aviarie;
- mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti “lagomorfi”.